Attività edilizia libera
Si tratta di quegli interventi edilizi per
i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista
alcuna specifica comunicazione.
Sono da considerarsi, a titolo
esemplificativo, le opere di seguito individuate:
-
interventi di manutenzione ordinaria,
con esclusione dei casi per i quali le N.T.A. (art. 24 comma
21) del P.R.G. prevedono l'obbligo del titolo abilitativo;
-
interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, owero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
-
opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro abitato così come
definito dall'Amministrazione Capitolina;
-
i movimenti di terra strettamente
pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali che non alterino le quote
originali dei terreni, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura di qualsiasi tipo, funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola;
-
strutture semplici, quali gazebo,
pergotende con tela retrattile, pergolati, se elementi di
arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi
esclusivamente destinazione abitativa;
-
installazione di baracche di cantiere
se in presenza di valido titolo abilitativo;
-
strutture per lo svolgimento di
manifestazioni temporanee se già oggetto di autorizzazione
amministrativa e nei limiti temporali da questa stabiliti;
-
tende autoportanti, tende in aggetto,
ombrelloni, pedane e fioriere al servizio degli esercizi
commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico,
ferma restando l'acquisizione della specifica autorizzazione
amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni
di Roma Capitale in materia di occupazione suolo pubblico e
naturalmente esclusa la loro chiusura sui lati perimetrali;
-
targhe, insegne e altri mezzi
pubblicitari, ferma restando l'acquisizione della
specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto
previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di
affissioni e pubblicità;
-
cambi di destinazione d'uso, qualora i
nuovi usi non eccedano sia il 25% della SUL dell'unità
immobiliare che i 250 mq. di SUL, non appartengono ad una
più elevata categoria di carico urbanistico, se non
sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, in
assenza di opere edili a meno degli interventi rientranti
nella manutenzione ordinaria e che non comportano
frazionamento catastale;
-
realizzazione di recinzioni costituite
esclusivamente da pali infissi al suolo, e rete metallica.
-
La realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo, è comunque subordinata al rispetto
di tutte le normative di tutela o di settore ed
all'acquisizione, ave dovute, delle preventive
autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso.
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