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Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività in alternativa al permesso di costruire (D.I.A.)
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Si tratta di quegli interventi per i quali, in base
alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in
alternativa al permesso di costruire.
Sono subordinati denuncia di inizio attività in
alternativa al permesso di costruire:
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gli interventi di sotto-categoria RE2 ed RE3,
come esemplificati nel punto 2.4 comma 1 lett. b) e c);
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gli interventi di nuova costruzione NC, come
esemplificati nel punto 2.5, qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti;
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gli interventi rientranti nella sotto-categoria
CdU2 e CdU3, come individuate nel punto 2.6 comma 2 lett. b) e
lett. c);
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gli interventi edilizi rientranti nella
categoria (P) come esemplificati nel punto 2.7 comma 3 lett. c.1) e
lett. c.2) tale che la loro superficie coperta, non ecceda, nel
complesso, il 15% della SUL dell'unità principale cui sono
asserviti;
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gli interventi edilizi rientranti nella
categoria (DR), limitatamente alla demolizione integrale senza
ricostruzione dei manufatti di cui al punto 2.5 comma 3, per i quali
non è dovuta la corresponsione del contributo di costruzione di cui
all'art. 16 del T.U.E.
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