D.I.A


   

Interventi  subordinati  a denuncia  di  inizio attività  in alternativa  al  permesso  di costruire (D.I.A.)

Si tratta di quegli interventi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in alternativa  al permesso di costruire.

Sono subordinati denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire:

  • gli interventi di sotto-categoria RE2 ed RE3, come esemplificati nel punto 2.4 comma 1 lett. b) e c);

  • gli interventi di nuova costruzione NC, come esemplificati nel punto 2.5, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente            dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

  • gli interventi rientranti nella sotto-categoria  CdU2 e CdU3, come individuate nel punto 2.6 comma 2 lett. b) e lett. c);

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria (P) come esemplificati nel punto 2.7 comma 3 lett. c.1) e lett. c.2) tale che la loro superficie coperta, non ecceda, nel complesso, il 15% della SUL dell'unità principale cui sono asserviti;

  • gli interventi edilizi rientranti nella categoria (DR), limitatamente alla demolizione integrale senza ricostruzione dei manufatti di cui al punto 2.5 comma 3, per i quali non è dovuta la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del T.U.E.