Concessione della
cittadinanza italiana
Per matrimonio con cittadino italiano
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5
febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può
essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti
requisiti:
- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere
coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in
Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
- Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere
presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli
nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della
cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Per residenza in Italia
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge
5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni,
può essere concessa:
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita o che è nato nel territorio della
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da
almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1,
lett. b)
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche
all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
- Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da
almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1,
lett.d)
- All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da
almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1,
lett.e) combinato disposto art.16 c.2)
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni
nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
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