DIVORZIO


   

Divorzio

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi
  • divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:

  • il venir meno dell'affectio coniugalis, cioè della comunione morale e spirituale
  • la mancanza di coabitazione tra marito e moglie

Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art.149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n.74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art.3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice
  • in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970

Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt.51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art.191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art.171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art.230 bis c.c.).

La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:

  • questioni patrimoniali e assegnazione dell'abitazione familiare
  • versamento assegno divorzile
  • affidamento della prole