L’IMU (Imposta Municipale Unica) è una tassa cumulativa che
comprende la vecchia ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e
l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche). La sua
entrata in vigore risale al 2012 quando il governo Monti
decise di introdurla nell’ambito della cosiddetta “Manovra
salva Italia”. L’IMU era, però, stata progettata e prevista
dal precedente governo Berlusconi come una delle tappe
fondamentali del federalismo fiscale.
La
TASI
è invece la Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta
comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa
riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come
ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione
comunale.
L’appuntamento per il pagamento delle tasse IMU e TASI si
rinnova di anno in anno con scadenza il 16 Giugno ed il 16
Dicembre di ogni anno.
Coloro che sono esonerati dal pagamento di IMU e TASI sono
tutti i soggetti possessori di un’abitazione principale. Non
sono esonerati i possessori di prima casa che rientra in una
delle seguenti categorie: A1, A8 e A9:
-
A/1 abitazione di tipo signorile;
-
A/8 ville;
-
A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici.
Per abitazione principale si intende la casa in cui il
contribuente dimora abitualmente, ovvero l’abitazione presso
cui ha la residenza anagraficamente con la sua famiglia.
La stessa esenzione spetta alle pertinenze, nella misura
massima di una unità per ciascuna categoria catastale C2, C6
e C7.
Casi particolari:
-
Nel caso di 2 coniugi che hanno residenze
distinte in 2 immobili diversi ma nello stesso comune, solo
uno, potrà godere dell’esenzione dal pagamento IMU e TASI.
Generalmente se vi sono figli si ritiene abitazione
principale quella dove questi risiedono.
-
Non è esente, dal pagamento delle imposte il
soggetto che risiede presso un’unità immobiliare concesso in
affitto.
La legge prevede differenti casi per cui è esente il
pagamento di IMU e TASI, e sono:
-
unità immobiliari delle cooperative edilizie che sono di
proprietà indivisa e che sono adibite ad abitazione
principale dei soci;
-
tutti gli alloggi classificati come sociali;
-
la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o
divorzio secondo quanto previsto dalla sentenza del
giudice;
-
unità immobiliare non locata che è posseduta dai
soggetti che appartengono alle forze armate o ad altri
soggetti;
-
unità immobiliari non locate di soggetti anziani o
disabili che abbiano la residenza in un istituti di
ricovero.
Per quanto riguarda invece il pagamento IMU per immobili in
multiproprietà, ogni comproprietario è obbligato ad eseguire
il versamento in ragione della propria quota di possesso
dell’immobile, diveramente da quanto accade per il pagamento
della TASI.
Nel caso in cui uno dei proprietari, risulta inadempiente,
il comune non potrà adire per il pagamento dell’IMU contro
gli altri comproprietari, ma deve agire solo e soltanto
nei confronti del soggetto inadempiente. In questo caso
non potrà essere applicato il principio di solidarietà tra i
possessori. Diversamente accade per il pagamento della TASI,
per il quale i comproprietari sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Sono anche esonerati dal pagamento IMU tutti gli immobili
che, costruiti e destinati alla vendita, al momento non
risultano ancora locati.
Oltre ai casi di completo esonero del pagamento di IMU e
TASI, sono previste anche delle riduzioni del pagamento IMU
e TASI; questo è il caso per esempio di un immobile concesso
in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro
il primo grado (genitori-figli). In questo caso, IMU e TASI
sono calcolate con una riduzione del 50%. Al fine di
ottenere questa riduzione, occorre rispettare i seguenti
parametri:
-
l’immobile deve essere concesso in uso gratuito e deve
costituire abitazione principale;
-
il proprietario deve avere la dimora abituale e
residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova
il fabbricato dato in comodato;
-
il contribuente può possedere al massimo 2 appartamenti
nello stesso Comune, di cui uno concesso in comodato,
l’altro sarà la sua abitazione principale;
-
la categoria catastale del fabbricato dato in uso
gratuito non deve essere di lusso o di pregio;
-
il contratto di comodato deve essere registrato.
Per la registrazione del contratto di comodato, questo deve
avvenire entro i 20 giorni dalla stipula come abbiamo visto
e serve dotarsi di:
·
2 copie minime del contratto con firma apposta
in originale utili una per l’ufficio e l’altra per
il proprietario o per il comodatario;
·
marca da bollo da 16,00 € per copia con data
di acquisto precedente o uguale alla data di sottoscrizione
del contratto di comodato;
·
copia di un documento di identità di entrambi
i soggetti (comodante e comodatario);
·
versamento di 200,00 € per imposta di registro
su codice tributo 109T effettuato tramite modello F23.
Il contribuente ha diritto alla riduzione dell’imposta
IMU sull’immobile anche nel caso in cui non vi sia stata
nessuna denuncia da parte dello stesso, se l’immobile
risulta inagibile.
Se il Comune era o diviene a conoscenza della situazione di
inagibilità o inabilità di un fabbricato, il contribuente è
esonerato dal comunicarlo e per altro, il comune è obbligato
ad effettuare per conto del contribuente una
riduzione dell’ICI e dell’IMU, anche nel caso in cui, il
cittadino contribuente, non ha presentato apposti
dichiarazione o apposita denuncia.
COME SI CALCOLA
Per quanto riguarda i fabbricati, l'IMU e la TASI si
calcolano applicando alla base imponibile l'aliquota
deliberata dal Comune.
La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale
(rendita da non confondere con il valore dell'immobile)
rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
-
per
160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria
catastale A10) ed immobili in categorie C2, C6 e C7
-
per
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle
categorie C3, C4 e C5
-
per 80
per i fabbricati nelle categorie D5 e A10
-
per 60
per i fabbricati del gruppo catastale D, escluso la
categoria D5
-
per 55
per i fabbricati nella categoria catastale C1
Per i terreni agricoli o incolti, il valore è pari al
reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del
25%, moltiplicato per 135. Per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
La base imponibile è ridotta del 50%:
• per i fabbricati di interesse storico artistico, come
definiti dall’articolo 10 del DLgs 42/2004;
• per i fabbricati inagibili o inabitabili con
autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se
l’inagibilità non è superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
-
Per i
fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore è determinato
sulla base dei costi di acquisizione e di incremento
(contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento),
aggiornati da appositi coefficienti stabiliti
annualmente dal Ministero dell'Economia.
-
Per le
aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore
commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di
imposizione.
-
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai
mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il
possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale
di godimento si è protratto solo in parte è computato
per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile
per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il
possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale
il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio,
se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il
mese andrà computato per intero solo per il venditore.
-
Nel
corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle
situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi
al soggetto che è obbligato a pagare l'IMU o relativi
alla destinazione d'uso dell'immobile.
Alla cifra che andremo ad ottenere, andiamo ad applicare
quelle che sono le aliquote, TASI e IMU stabilite dal
proprio comune.
Le aliquote ordinarie dell’ IMU sono:
-
dello 0,4% sulla prima casa;
-
dello 0,76% sulle altre proprietà.
Queste percentuali sono però soggette a variazioni a
discrezione delle singole Amministrazioni Comunali
destinatari degli introiti.
Attenzione: nel caso si tratti di TASI, si dovranno andare a
sottrarre quelle che sono le esenzioni previste per le
abitazioni principali.
Il risultato ottenuto verrà infine diviso per 2 in modo da
ottenere l’acconto da versare.