Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto
alla povertà dal carattere universale, condizionata alla
valutazione della condizione economica. I cittadini possono
richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di
residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno
indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti:
-
un beneficio economico, erogato mensilmente
attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta
REI);
-
un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa volto al superamento
della condizione di povertà, predisposto sotto la regia
dei servizi sociali del Comune.
Dal 1° gennaio 2018, il REI ha sostituito il SIA
(Sostegno per l'inclusione attiva) e
l'ASDI
(Assegno di disoccupazione).
A CHI SI RIVOLGE
Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei
seguenti requisiti.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
-
cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
-
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due
anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle
seguenti condizioni:
-
presenza di un minorenne;
-
presenza di una persona con disabilità e di almeno un
suo genitore o un suo tutore;
-
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
(nel caso in cui sia l'unico requisito familiare
posseduto, la domanda può essere presentata non prima di
quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere
corredata da documentazione medica rilasciata da una
struttura pubblica).
-
presenza di una persona di età pari o superiore a 55
anni che si trovi in stato di disoccupazione*.
Con le risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio
2018, dal 1° luglio 2018 il REI diventa universale: vengono
cioè meno i requisiti familiari e restano solo i requisiti
economici.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente
di:
-
un valore
ISEE
in corso di validità non superiore a 6mila euro;
-
un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia
l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle
maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
-
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa
di abitazione, non superiore a 20mila euro;
-
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a
8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona
sola).
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun
componente del nucleo familiare:
-
non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale
per l'impiego (NASpI)
o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in
caso di disoccupazione involontaria;
-
non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati
la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta
(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è
prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità);
-
non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3,
c.1, D.lgs. 171/2005).
IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico varia in base al numero dei
componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) e dipende
dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Tabella 1: valore mensile massimo del beneficio economico
Numero
componenti |
Beneficio
massimo mensile |
1 |
187, 50 € |
2 |
294, 50 € |
3 |
382, 50 € |
4 |
461,25 € |
5 |
534,37 €* |
6 o più |
539,82 €* |
* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio
2018
In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è
ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti
assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di
fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova
dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.
Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono
dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente
ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai
fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già
sottratti). L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per
l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un
massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni
figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da
lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad
un massimo di 3mila euro).
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18
mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori
12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere
inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima
mensilità.
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in
corso di validità.
Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al
fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta
la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà
rinnovare l'ISEE entro marzo 2018. Invece, coloro che
presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono
essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo
alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al
beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato,
con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate
attività.
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel
progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di
dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE,
risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli
sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere
decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla
sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre
previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il
beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima
per effetto di dichiarazioni false riscontrate
nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di
relativo benessere.
Calcolo del beneficio massimo mensile
Per una famiglia composta da un singolo componente, la
soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo
mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila
euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e
cresce in base al numero dei componenti il nucleo familiare,
sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE.
Il beneficio massimo mensile si ottiene, quindi, dividendo
l'importo annuo per 12 mensilità (vedi tabella 1).
Numero
componenti |
Scala
di equivalenza ISEE |
Soglia di riferimento in sede di prima applicazione |
1 |
1.00 |
2.250,00 € |
2 |
1.57 |
3.532,50 € |
3 |
2.04 |
4.590,00 € |
4 |
2.46 |
5.535,00 € |
5 |
2.85 |
6.412,50 €* |
6
o più |
3,20 |
6.477,90 €** |
* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio
2018
** La soglia non può eccedere il valore annuo dell'assegno
sociale incrementato del 10%, pari per il 2018 a 6.477,90€
PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del
Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego,
i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati
attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla
povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede
specifici impegni
che vengono individuati da operatori sociali opportunamente
identificati dai servizi competenti, sulla base di una
valutazione delle problematiche e dei bisogni. La
valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le
condizioni personali e sociali; la situazione economica; la
situazione lavorativa e il profilo di occupabilità;
l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione
abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.
La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, (da
svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una
più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare
sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge
che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla
mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito
dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva
di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro,
in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti
attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del
nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in
cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Solo per il
2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo
massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del
progetto.
ITER DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal 1° dicembre
2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti
di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il beneficio
viene concesso dall'Inps che, con la Circolare
n. 172 del 22 novembre 2017 ha
messo a disposizione degli operatori il modulo
di domanda
e le istruzioni operative, tra cui il modulo
REI-com,
da compilarsi nel caso di variazione della situazione
lavorativa in corso di erogazione del beneficio.
Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di
cittadinanza e residenza e la invia all'Inps entro 15 giorni
lavorativi dalla ricezione. L'Inps, entro i successivi 5
giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di
esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste
Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta
REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi
presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per
il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare
dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta
chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.
CARTA REI
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una
carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente
gratuita, funziona come una normale carta di pagamento
elettronica con la differenza che, anziché essere
caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente
dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e
permette di:
-
prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro,
al costo del servizio (1 euro di commissione per i
prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi
negli altri circuiti bancari) ;
-
fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati,
negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
-
pagare le bollette elettriche e del gas presso gli
uffici postali;
-
avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei
negozi e nelle farmacie convenzionate,
con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del
pagamento di ticket.
La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat
per controllare il saldo e la lista movimenti.
PER COLORO CHE GIÀ BENEFICIANO DEL SIA
Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017
continueranno a percepire il relativo beneficio economico,
per tutta la durata e secondo le modalità previste.
I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire
dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite
previsto per il REI (240 euro al mese).
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per
accedere alla nuova misura, potranno richiedere la
trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà
garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si
decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà
ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il
SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa
Carta di pagamento.
Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare
al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere
l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo
caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di
assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI)
pari a 18 mesi.
Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre
settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per
accedere al REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre
novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.
A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non
può più essere presentata.