Possono utilizzare il modello 730
i contribuenti che nel 2025 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio
contratti di lavoro a progetto
redditi dei terreni e dei
fabbricati
redditi di capitale
redditi di lavoro autonomo per
i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
redditi diversi (per esempio,
redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
alcuni dei redditi
assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi
percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari,
d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
redditi di capitale di fonte
estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito
complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza
l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione
III del quadro L.
Possono
utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi
relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria
o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o
che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e
Imposta cripto-attività), compilando il quadro W. Possono
presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto
d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel
2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di
pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
e che nel 2026 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare
il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto
d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod.730
dipendenti senza sostituto".
I contribuenti che presentano il
730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri
del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico:
il quadro RM, se hanno
percepito nel 2025 redditi di capitale di fonte estera sui quali
non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei
casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta
sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996; indennità di fine
rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali
è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti
dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da
diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%Il quadro RM
deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla
rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2025. I
contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare
anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire
dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei
redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di
cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno
percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e
ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva,
presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone
Fisiche2026
il quadro RT, se nel 2025
hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non
qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di
partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a
fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura
finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime
amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT,
in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2025 hanno
realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti
da cui possono derivare altri redditi diversi di natura
finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il
quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati
relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni
operata nel 2025;
il quadro RU e, ove necessario
in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato,
anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2026 da
parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma
6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2025 hanno
usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione nel modello F24.
I quadri RM,RS, RT e RU devono
essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI
Persone fisiche 2026 nei modi e nei termini previsti per la
presentazione di questo modello di dichiarazione.